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DM 16 febbraio 1982

Elenco attivita' soggette al controllo dei Vigili del Fuoco e relative misure piu' urgenti ed essenziali di prevenzione incendi 
 
 

1) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantita' globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nm3/h
2) Impianti di compressione o di decompressione del gas combustibili e comburenti con potenzialita supenore a 50 Nm3/h
3) Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole:  
a) compressi: per capacita' complessiva da 0,75 a 2 m3 per capacita' complessiva superiore a 2 m3  
b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni): per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg per quantitativi complessivi superiori a 500 kg
4) Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:  
a) compressi:  
per capacita' complessiva da 0,75 a 2 m3  
per capacita' complessiva superiore a 2 m3  
b) disciolti o liquefatti:  
per capacita' complessiva da 0,3 a 2 m3  
per capacita' complessiva superiore a 2 m3
5) Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi:  
a) compressi per capacita' complessiva superiore a 3 m3  
b) liquefatti per capacita' complessiva superiore a 2 m3
6) Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar
7) Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione
8) Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti
9) Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzanti gas combustibili
10) Impianti per l'idrogenazione di oli e grassi
11) Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas
12) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilita fino a 65 ¡C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m3
13) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilita' da 65 ¡C a 125 ¡C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 m3
14) Stabilimenti ed impianti per la preparazione dl oli lubrificanti, oli diatermlci e simili
15) Depositi di liquidi infammabili e/o combustibili per uso industriale, agricolo, artigianale e privato:  
Per capacita' geometrica complessiva da 0 5 a 25 m3  
Per capacita' geometrica complessiva superiore a 25 m3
16) Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o eombustibili per uso commerciale:  
per capacita' geometrica complessiva da 0,2 a 10 m3  
per capacita' geometrica complessiva superiore a 10 m3
17) Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, di oli diatermici e simili per capacita' superiore ad 1 m3 
18) Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miseele per autotrazione ad uso pubblico e privato eon o senza stazione di servizio
19) Stabilimenti ed impianti ove si produeono, impiegano o detengono verniei, inchiostri e lacche infiammabili e/o eombustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 kg
20) Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili:  
con quantitativi da 500 a 1.000 kg  
con quantitativi superiori a 1.000 kg 
21) Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti
22) Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione supenore al 60% in volume:  
con capacita' da 0,2 a 10 m3  
con capacita' supenore a 10 m3 
23) Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffnazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m3
24) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modlficazioni ed integrazioni, nonche perossidi organici 
25) Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai decreti ministeriali 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975 e successive modificazioni ed integrazioni 
26) Stabilimenti ed impianti ove si produeono, impiegno o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori
27) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alealini e alealino-tenrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici
28) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili
29) Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno 
30) Fabbriche e depositi di fiammiferi
31) Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o deliene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo 
32) Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo
33) Depositi di zolfo con potenzialita' superiore a 100 q.li
34) Stabilimenti ed impianti ove si produce impiega o detiene magnesio elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio
35) Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialita' giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi
36) Impianti per l essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacita' superiore a 500 q.li di prodotto essiccato
37) Stabilimenti ove si producono surrogati del caffe'
38) Zuccherifici e raffinerie dello zucchero 
39) Pastifici con produzione glornaliera superiore a 500 q.li
40) Riserie con potenzialita' giornaliera superiore a 100 q.li
41) Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 q.li
42) Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li
43) Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonche' depositi per la cernita della carta usata di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li
44) Stabilimenti ed impianti ove si producono impiegano e/o delengono carte fotografiche calcografiche eliografiche e cianografiche pellicole cinematografiche radiografiche e fotografiche; di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li
45) Stabilimenti ed impianti ove si producono impiegano e detengono pellicole cinemalografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 kg
46) Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere di paglia di fieno di canne di fascine di carbone vegetale e minerale di carbonella di sughero e di altri prodotti affini:  
da 50 a 1.000 q.li  
superiori a 1.000 q.li
47) Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito:  
da 50 a 1.000 q.li  
oltre i 1.000 q.li
48) Stabilimenti ed impianli ove si producono lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali tele cerate linoleum e altri prodotti affini con quantitativi:  
da 50 a 1.000 q.li  
oltre 1.000 q.li
49) Industria dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle; calzaturifici:  
da 25 a 75 addetti  
oltre 75 addetti
50) Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li
51) Teatri di posa per le nprese cinematografiche e televisive
52) Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche
53) Laboratori di attrezerie e scenografie teatrali 
54) Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma, con quantitativi superiori a 50 q.li
55) Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li 
56) Laboratori di vulcanizazione di oggetti di gomma con piu' di 50 q.li in lavorazione o in deposito
57) Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li
58) Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li 
59) Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altn prodotti infiammabili
60) Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaa, con potenzialita' globale superiore a 500 q.li 
61) Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati
62) Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li 
63) Centrali termoelettriche 
64) Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kw
65) Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc. 
66) Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altn metalli
67) Stabilimenti e impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze
68) Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli
69) Cantieri navali con oltre cinque addetti
70) Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre cinque addetti
71) Stabilimenti per la costruzione di carrozzene e rimorchi per autoveicoli con oltre cinque addetti 
72) Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti
73) Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre venticinque addetti
74) Cementifici 
75) Istiluti, laboralori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attivita' induslriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti delle soslanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185) 
Per i locali dove si detengono e/o impiegano sostanze radioattive ad esclusione dei locali ove sono ubicate le macchine radiogene la separazione con altri ambienti deve avvenire tramite vani muniti di porte REI 30. Gli impianti di ventilazione devono essere dotati di filtro. Le sorgenti di bassa attivita' per le quali non siano prescritti particolari requisiti di contenimento devono essere conservate in apposito armadio metallico. I locali devono essere dotati di attrezzature mobili di estinzione, con esclusione di agenti estinguenti a base idrica
76) Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del decreto del Presiden- le della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185) 
77) Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di malerie radioattive (arl. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, soslituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704) 
78) Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione 
79) Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotli o residui radioaltivi (art. I, lettera h) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860).
80) Impianli relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare e o attivitˆ che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:  
Ñ Impianti nucleari  
Ñ reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporlo;  
Ñimpianti per la preparazione o fabbricazione delle malerie nucleari;  
Ñimpianti per la separazione degli isotopi;  
-impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti.
81) Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini
82) Centrali elettroniche per l'archivazione e l'elaborazione di dati con oltre ventieinque addetti
83) Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti 
84) Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti letto 
85) Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti
86) Ospedali, case di cura e simili con-oltre 25 posti letto
87) Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi
88) Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 m2.
89) Aziende ed uffici nei quali siano oceupati oltre 500 addetti 
90) Edifci pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564
91) Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialita' superiore a 100.000 Kcal/h
92) Autorimesse private con pi di 9 autoveieoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili 
93) Tipografie, litografie, stampa in off set ed attivita' similari con oltre cinque addetti
94) Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri
95) Vani di ascensori e montacanchi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri installati in edifci civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497
96) Piattaforme fisse e strutture hsse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886
97) Oleodotti con diametro superiore a 100 mm



 

 

 

     
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