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Esercizio e manutenzione degli impianti

IIl D.P.R. 412/1993, che attua l'articolo 4, comma 4, della legge 10/1991, detta nuove regole per tutti gli impianti termici, sia centralizzati sia autonomi. Le novità attengono ai criteri di progettazione, installazione, esercizio e mamtenzione degli impianti termici destinata al riscaldamento invernale. Per quanto riguarda, in particolare,1' esercizio e la manutenzione, vogliamo, innanzi tutto, ricordare alcune definizione di interesse:

a) per manutenzione ordinaria dell'impianto si intendono le operazioni specificamente previste nei libretti d uso e manutenzione degli apparecchi e dei componenti che possono essere effettuate in loco con strumenti e attrezzature di corredo agli apparecchi e ai componenti stessi e che comportino 1' impiego di attrezzature e di materiale di consumo d'uso corrente;

b) per manutenzione straordinaria dell'impianto si intendono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisone e sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;

c) Per proprietario dell'impianto termico si intende colui che è proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto termico, fatta eccezione nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati e amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, per i quali casi gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti all'amministratore;

d) per ristrutturazione di un impianto si intendono gli interventi volti a trasformare l'impianto termico mediante un insieme sistematico di opere che comportino la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione sia di distribuzione del calore. Rientrano in questa categoria di interventi anche:

  1. la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali
  2. la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o in parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto centralizzato

e) per sostituzione di un generatore di calore si intende la rimozione di un vecchio generatore e 1'installazione di uno nuovo destinato a erogare energia termica alle medesime utenze;

f) per esercizio e manutenzione di un impianto si intende il complesso di operazioni che comporta 1'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione ottimale degli impianti, vale a dire conduzione, manutenzione ordinaria o straordinaria e controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, del contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;

g) per terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto si intende la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti e comunque avendo idonea capacità tecnica, economica e organizzativa, è delegato dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici.

Si osservi che le maggiori innovazioni apportate dal D.P.R. 412/1993 attengono:

1) all'individuazione di un' unica figura responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che si identifica in alternativa con:

  • il proprietario, o in casi specifici, con il soggetto ritenuto equivalente, cioè l'amministratore per gli edifici condomimali dotati di impianto termico centralizzato, 1'occupante per le unità immobiliari fornite di impianti termici individuali;
  • una persona fisica o giuridica che avendo adeguati requisiti tecnici, economici e organizzativi viene delegata dal proprietario o dal soggetto ritenuto ad esso equivalente ad agire quale terzo responsabile;

2) all'obbligo dell'adozione del libretto di centrale o, per gli impianti individuali, del libretto d'impianto, che è stato esteso a tutte le potenzialità di impianto, mentre la precedente disciplina poneva tale prescrizione per gli impianti aventi una potenzialità superiore ai 58 kW.

  • L'amministratore dello stabile è pertanto il responsabile per 1'esercizio e la manutenzìone ordinaria e straordinaria dell' impianto termico centralizzato e come tale è soggetto alle sanzíoni amministrative previste dalla legge 10/1991 (variabili da uno a cinque milioni di lire), per gli impianti che non rispettino i limiti di impiego e le prestazioni energetiche ivi fissate, e a quelle previste dalla legge 46/1990 per gli impianti che non rispettino le prescrizioni di sicurezza ivi stabilite.

In particolare, quale responsabile della conduzione dell'impianto termico e delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, 1' amministratore deve:

  • accertare o far accertare - per consentire 1' accensione del generatore di calore - che la centrale termica risponda alle norme in materia di sicurezza, anche per quanto riguarda il circuito combustibile e la parte elettrica, avvalendosi di soggetti esperti e abilitati;
  • informare tempestivamente i condomini sulle situazioni di pericolo accertate a seguito dell'ispezione tecnica, provvedendo a richiedere un preventivo a un installatore qualificato per la messa a norma dell'impianto
  • informare i condomini sulle responsabilità civili e penali che lo investono per la gestione di un impianto non conforme alle norme di sicurezza e, pertanto, in caso di loro rifiuto all'esecuzione dei lavori improrogabili e urgenti, chiudere 1'impianto e informare le autorità pubblìche interessate;
  • affidare la conduzione del generatore di calore a un soggetto patentato qualora la potenza dello stesso superi i 223 kW;
  • affidare tutte le operazioni di manutenzione a un'impresa abilitata ai sensí della legge 46/1990;
  • apporre fuori della centrale termica un cartello indicante le modalità di conduzione dell'impianto e íl nomínativo del responsabíle,
  • reperìre il libretto di centrale e provvedere alla sua compilazione, alle annotazioni periodiche degli interventi di controllo e manutenzione, alla firma in calce per ogní intervento prevísto dalle norme ín vígore o resosí necessario, alla trascrizione annuale dei consumi di combustibile, alla sua tenuta in ordine e all'esibizione alle autorità incaricate dei controlli previsti dalla legge;
  • far controllare annualmente il rendimento di combustione del generatore e lo stato della canna fumaria;
  • far redígere - ín caso di sostituzione del generatore di calore - una relazione e un progetto, in duplice copia, da un professionista iscritto all'Albo degli ingegneri o dei periti industriali, che deve consegnare all'ufficio tecnico del comune, facendosi rilasciare una copia protocollata, da consegnare, poi, aIl'installatore qualificato prima dell'inizio dei lavori. NeI caso in cui il riscaldamento in un edificio in condominio, anziché essere centralizzato, viene assicurato in ogni unità immobiliare da un impianto termico autonomo, provvisto di generatore di calore di potenza inferiore ai 35 kW e alimentato a gas metano, occorre osservare una serie di regole che coinvolgono sia 1' amministratore sia i singoli occupanti.

L'amministratore è tenuto, infatti, a informare tutti gli occupanti in relazione alle nuove disposizioni legislative in materia di impianti autonomi alimentati a gas e questi sono tenuti, a loro volta, ad adeguare 1'impianto alle norme di sicurezza e di risparmio energetico.

In tal caso, 1'occupante è il vero responsabile delle attività di conduzione controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto termico ed è soggetto alle sanzioni amministrative, già richiamate, previste dalla legge 10/1991 qualora 'impianto non rispetti i limiti di impiego e le prestazioni energetiche ivi stabilite. Il proprietario dell'impianto resta, invece, 1'unico soggetto esposto alle sanzioni amministrative, già richiamate, previste dalla legge 46/1990 qualora 1'impianto non rispetti le prescrizioni di sicurezza ivi stabilite.

Ogni impianto autonomo deve essere provvisto di un libretto d'impianto, che può essere fornito dal costruttore o dal centro di assistenza della caldaia dal manutentore dell'impianto, dall'installatore e su richiesta dell'amministratore dall'occupante. Quest'ultimo è tenuto ad affidare la manutenzione dell'impianto termico a un'impresa abilitata ai sensi della legge 46/1990 e, per motivi di opportunità, a comunicarne il nome all amministratore dello stabile così come gli dovrebbe comunicare i risultati delle verifiche sulla conformità dell'impianto alle norme di sicurezza vigenti.

Per quanto attiene, poi, alle disposizioni in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici di cui all'art. 11, comma 3, del D.P.R. 412/1993 esse si applicano esclusivamente agli impianti termici di potenza nominale superiore a 600 KW, a decorrere dal 1° ottobre 1995, ed a quelli di potenza nominale superiore a 350 KW, a decorrere dal 1° giugno 1996, secondo quanto sancito dall'art. 8 della legge 25/1996 (20).

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in relazione ai quesiti pervenuti in merito all'applicazione delle norme in questione, aveva già ritenuto in precedenza opportuno fornire, con la circolare n. 233/F del 12 aprile 1994, alcuni chiarimenti interpretativi, con particolare riferimento ai requisiti richiesti per il terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico ed alla disciplina della sostituzione dei generatori di calore il cui rendimento di combustione risulti inferiore ai limiti prescritti.

Si riporta, pertanto, di seguito tale circolare, che chiarisce minuziosamente il contenuto delle disposizioni de quo.

Requisiti del terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico

1) La legge 9 gennaio 1991, n. 10 ha previsto, all'art. 31, commi 1 e 2, la possibilità di delegare ad un soggetto terzo la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici per il riscaldamento degli edifici.

La medesima disposizione prevede che il proprietario, ovvero il terzo che si assume tale responsabilità ove il proprietario stesso si avvalga della predetta possibilità di delega, debba «adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia» e sia tenuto «a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI»; 1'eventuale delega di responsabilità ad un soggetto terzo implica, fra 1' altro, che esso subentrí al proprietario o all'amministratore anche come destinatario delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 34, quinto comma, della medesima legge 10/1991.

2) Nel D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, sono stati precisati, fra 1' altro, i requisiti che debbono essere posseduti dall' eventuale terzo responsabile nominato dal proprietario.

In particolare, 1'art. 1, primo comma, lettera o), di detto regolamento prevede che il terzo responsabile debba essere «in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica ed organizzativa»; tale prescrizione ha lo scopo di evidenziare che il soggetto delegato dal proprietario in qualità di terzo responsabile non può essere un mero prestanome, bensì deve possedere capacìtà adeguate ed i requisiti previsti dalle norme vigenti per provvedere direttamente alla conduzione e manutenzione degli impianti.

3) Il regolamento, in generale, lascia piena discrezionalità ai soggetti proprietari nella valutazione della sussistenza di tali requisiti, precisando tuttavia all'ottavo comma dell'art. 11 che per gli impianti termici individuali si intende che essi sussistano per i soggetti abilitati alla manutenzione ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46; tale precisazione non costituisce peraltro un vincolo aggiuntivo in quanto, una volta chiarito che sia la legge 10/1991 che il predetto regolamento richiedono che la delega di responsabilità sia esercitata nei confronti di un soggetto che possa provvedere direttamente alla conduzione e manutenzione degli impianti, è la stessa legge 46/1990 che individua i requisiti minimi che già debbono essere posseduti dal soggetto che effettua tali interventi di manutenzione, anche nell'ipotesi che il proprietario ne conservi la relativa responsabilità.

4) L'abilitazione alla manutenzione degli impianti ai sensi della legge 46/1990 risulta pertanto un requisito minimo per 1'assunzione della responsabilità di esercizio e manutenzione di qualsiasi impianto termico, e non solo per gli impianti unifamiliari.

I1 patentino di abilitazione che, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 luglio 1966, n. 615, deve essere obbligatoriamente posseduto dal personale addetto alla conduzione degli impianti termici di potenzialità superiore a 200.000 kcal/h e la conseguente iscrizione nel registro di cui all'art. 17 della medesima legge, essendo riferiti al personale addetto e non all'impresa alle cui dipendenze esso opera, non costituiscono invece requisito sufficiente affinché 1'impresa stessa sia destinataria della delega di responsabìlità di esercizio e manutenzione dell'impianto, ove essa non sia abilitata ai sensi della legge 46/1990.

5) Solo per gli impianti termici centralizzati con potenza nominale superiore a 350 kW o comunque destinati esclusivamente ad edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico 1'art. 11, terzo comma, del predetto regolamento prescrive che il possesso dei requisiti richiesti al «terzo responsabile» sia dimostrato «mediante 1'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria quali, ad esempio, 1'albo nazionale dei costruttori - categoria gestione e manutenzione degli impianti termici, di ventilazione e di condizionamento - oppure mediante 1'iscrizione ad elenchi equivalenti delle Comunità europee, oppure mediante accreditamento del soggetto ai sensi delle norme UNI EN 29000».

6) La previsione di requisiti di qualificazione per il terzo responsabile è coerente con le finalità proprie della norma primaria in quanto è da ritenere che tale possibilità di delega di responsabilità sia stata prevista a favore del proprietario, non certo per permettergli di sottrarsi alle proprie responsabilità dirette trasferendole ad un qualsiasi altro soggetto (il che potrebbe al limite favorire 1'elusione delle prescrizioni della legge), bensì per consentirgli di ricondurre la responsabilità degli interventi concernenti il risparmio di energia nell'esercizio e nella manutenzione dell'impianto termico ad un soggetto idoneo a meglio effettuare e disporre tali interventi, quando egli stesso non ritenga di possedere capacità adeguate per effettuarli o disporli personalmente mantenendone in proprio le connesse responsabilità.Che tali requisiti debbano essere non solo di professionalità tecnica, come è evidente in relazione alle caratteristiche degli impianti in questione e degli interventi sugli stessi, ma anche di idoneità economica-organizzativa, deriva dalla necessità che il terzo responsabile non si riduca ad un consulente che suggerisca al proprietario gli interventi più idonei, bensì sia in effetti soggetto in grado di provvedere direttamente o tramite la sua organizzazione ad «adottare» le misure necessarie per il contenimento dei consumi di energia, a «condurre» 1'impianto secondo le prescrizioni di legge ed a «disporre» i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo la delega ricevuta dal proprietario, nonché a rispondere ai fini sanzionatori.

7) Gli incarichi di esercizio o di manutenzione degli impianti termici, ovvero i connessi incarichi professionali per misurazioni, perizie, consulenze e direzione dei lavori, possono peraltro continuare ad essere attribuiti anche a soggetti privi delle specifiche caratteristiche individuate nel regolamento in argomento per il terzo responsabile, ferma restando naturalmente la necessità del possesso dei requisiti previsti dalle altre norme vigenti per 1'esercizio di tali attività, con particolare riferimento ai requisiti di cui alla legge 46/1990 per le attività di manutenzione. Ciò è infatti possibile tutte le volte che il proprietario dell'impianto non si avvalga della nuova facoltà prevista dalla legge di trasferire a tali soggetti terzi le connesse responsabilità e le mantenga in proprio, ovvero quando tali attività siano esercitate a titolo di subcommessa su disposizione del terzo responsabile a ciò delegato.

8) Quanto ai più stringenti requisiti individuati dal regolamento per assumere la responsabilità degli impianti centralizzati con potenza superiore a 350 kW o comunque destinati ad edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, si tratta di una prescrizione coerente con le finalità della norma. Ciò in relazione, da un lato, alla particolare rilevanza degli impianti di maggiori dimensioni (gli impianti centralizzati oltre i 350 kW sono riferibili, indicativamente, a condomini di almeno trenta appartamenti) ai fini del contenimento dei consumi e, dall' altro, al particolare ruolo che il piano energetico nazionale e le sue norme di attuazione attribuiscono ai comportamenti della pubblica amministrazione in quanto consumatore di energia.Tale maggiore qualificazione richiesta, deve essere intesa nella sua portata sostanziale, tenendo conto di tutte le alternative già previste dal regolamento e delle norme successivamente intervenute. In particolare si chiarisce che:

a) 1'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori non è prescritta in via generale, bensì costituisce solo esemplificazione di una delle modalità per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti ai terzi responsabili di impianti di riscaldamento pubblici ovvero di potenza superiore ai 350 kW; 1 abrogazione della legge istitutiva di tale albo, disposta a decorrere dal 1 gennaio 1997 dall' art. 8, decimo comma, della legge 1 1 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici), non, rende quindi inapplicabile la prescrizione regolamentare; peraltro, dall'entrata a regime del nuovo sistema di qualificazione introdotto dall art. 8, commi 1 e 2, della citata legge quadro in materia di lavori pubblici, la qualificazione certificata da organismi pubblici o privati accreditati dagli organismi pubblici ivi previsti potrà essere considerata idonea anche ai fini della dimostrazione dei requisiti previsti dalle disposizioni del regolamento in argomento;

b) dette disposizioni regolamentari già individuano comunque, come possibile alternativa per dimostrare il possesso di requisiti idonei all assunzione della responsabilità per impianti termici pubblici o di rilevante potenza, le attestazioni di qualificazione ai sensi delle norme della serie UNI EN 29000; nel contesto del regolamento, infatti, benché si parli impropriamente di «accreditamento del soggetto ai sensi delle norme UNI EN 29000», tale espressione deve intendersi riferita all' attestazione della conformità del sistema di qualità, rilasciata da soggetto accreditato per tale funzione di certificazione;

c) fino all'emanazione di una organica disciplina nazionale sul sistema di certificazione e sempre limitatamente all'esigenza di comprovare i requisiti richiesti al terzo responsabile, devono ritenersi pertanto validi anche gli attestati e certificati di qualificazione rilasciati secondo le procedure di accreditamento e certificazione adottate in ambito volontario, nel rispetto delle norme tecniche emanate dagli organismi di normazione comunitaria e fatte proprie dagli organismi di normazione nazionali;

d) sempre in via transitoria, tenuto conto dell'eventuale difficoltà a individuare soggetti già muniti degli specifici requisiti di qualificazione richiesti, i soggetti pubblici ed i proprietari di impianti di rilevante potenza, possono nelle proprie autonome determinazioni ritenere sufficiénte, ai fini della prova dei requisiti richiesti dal regolamento, 1'abilitazione alla manutenzione degli impianti termici ai sensi della legge 46/1990, accompagnata dalla dichiarazione dell'impresa interessata di operare conformemente alle citate norme della serie UNI EN 29000 e di avere avviato le procedure per ottenere la relativa certificazione da parte di un organismo accreditato; ciò in linea con quanto previsto dall'art. 33 della direttiva 92/50/CEE del 18 giugno 1992, secondo cui quando siano richiesti certificati rilasciati ai sensi delle norme UNI EN 29000 le amministrazioni interessate «ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, nel caso di prestatori di servizi che non abbiano accesso a tali certificati o non abbiano la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti».

Accertamento dei requisiti dell'abilitazione ai sensi della Legge 46 del 1990

E' sufficiente chiedere di vedere la copia dell'abilitazione e controllare che sia stata rilasciata per la categoria di lavori che interessa, in questo caso per impianti termo idraulici o di riscaldamento. Nel dubbio si possono chiedere informazioni agli Albi delle Imprese Artigiane o delle Camere di Commercio. Verifiche da parte dei Comuni o delle Provincie: i Comuni (con più di 40.000 abitanti) o le Provincie (per i Comuni più piccoli) hanno 1'obbligo di effettuare almeno ogni due anni i controlli sul rispetto della Legge, con spese a carico dell'utente. Per i primi anni essi potranno non effettuare tutti i controlli ma solo alcuni, a campione. In questo caso a tutti verrà richiesta una "autocertificazione", a firma del responsabile dell'impianto, sul rispetto delle norme del DPR 412. Per questi controlli i Comuni e le Provincie possono incaricare ditte esterne. Adeguamento degli impianti: vanno subito effettuati quei lavori indispensabili ad adeguare gli impianti alle norme di sicurezza (scarico dei fumi, prese di aereazione , ecc. I controlli periodici del rendimento di combustione accerteranno poi se la caldaia rispetta i limiti di efficienza imposti dalla Legge. Se con opportuni interventi di manutenzione non sarà possibile raggiungere i valori stabiliti, la caldaia andrà sostituita.

Sanzioni

Da 1 a 5 milioni per il responsabili; dell'impianto (e quindi l'occupante dell'alloggio oppure il terzo responsabile espressamente delegato).

Sostituzione dei generatori di calore con rendimenti di combustione inferiori a quelli prescritti

1) L'art. 6 del citato D.P.R. 412/1993, già entrato in vigore lo scorso 29 ottobre 1993, prescrive il rendimento termico minimo per i generatori di calore da installare a decorrere da tale data.

2) L'art. 11, commi 14 e 15, del medesimo regolamento dispone la sostituzione dei generatori di calore il cui rendimento di combustione, misurato nel corso delle verifiche periodiche, risulti inferiore a determinati valori, a meno che i predetti generatori non siano riconducibili mediante operazioni di manutenzione ai livelli di rendimento minimo ammessi. Tale sostituzione, per i generatori installati a decorrere dal 29 ottobre 1993, deve avvenire entro trecento giorni solari a partire dalla data delle verifiche mentre, per i generatori installati anteriormente al 29 ottobre 1993, deve essere effettuata entro date predeterminate.

Si richiama in particolare la prossima scadenza del termine del 30 settembre 1994 previsto per la sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale pari o superiore a 350 kW installati anteriormente al 29 ottobre 1993, ove siano rilevati rendimenti inferiori a quelli minimi ammessi in fase di verifica. In tal caso 1'eventuale esistenza di un rendimento inferiore a quelli minimi ammessi deve essere già nota al responsabile dell'impianto sulla base delle indicazioni del costruttore e delle verifiche periodiche effettuate nei termini e con le modalità di misurazione a suo tempo determinate dal D.P.R. 28 giugno 1977, n. 1052.

3) Con riferimento alla previsione del citato art. 11, quattordicesimo comma, secondo cui la misurazione del rendimento di combustione deve essere effettuata in conformità a norme tecniche UNI che dovranno essere recepite dal Ministero dell'industria, si precisa che fino al recepimento di dette norme, tale misurazione può essere effettuata sulla base di quanto previsto dall'allegato 3 del citato D.P.R. 1052/1977 che, anche per questo aspetto, ai sensi dell'art. 37, terzo comma, della legge 10/1991 deve ritenersi applicabile fino alla piena efficacia delle corrispondenti disposizioni del D.P.R. 412/1993 e delle norme tecniche ivi richiamate.

4) Anche per i generatori installati anteriormente al 29 ottobre 1993, si ritiene applicabile il generale termine di sostituzione di trecento giorni dalla data della verifica ove la diminuzione di rendimento sia successiva alle specifiche date di sostituzione previste o comunque sia rilevabile solo dopo tali date in conseguenza dei nuovi metodi di misurazione che saranno indicati nelle richiamate norme tecniche UNI.

5) Salvo quanto chiarito per le disposizioni relative alla sostituzione dei generatori di calore, le altre innovazioni contenute negli artt. 5, 7, 8 e 11 del , regolamento per la progettazione e 1'installazione degli impianti termici, avendo effetto solo a decorrere dal 1° agosto 1994, non comportano interventi di modifica e sostituzione per gli impianti esistenti installati nel rispetto della normativa precedente e si applicano solo agli impianti termici di nuova installazione e nei casi di ristrutturazione degli stessi.

Distacco dei singoli condomini dall'impianto di riscaldamento centralizzato

Il distacco di singoli condomini dall'impianto centralizzato non è previsto dalla L. n. 10/91 e non è regolato dalle disposizioni della stessa, poichè non comporta alcun automatico contenimento dei consumi energetici. Non mancano, in dottrina, teorie che affermano che le novità introdotte dalla legge, per la loro portata generale, non possono non influenzare anche 1'ipotesi del distacco, favorendolo nel caso in cui vi sia risparmio energetico o utilizzazione di fonti di energia non inquinanti, ma le stesse non risultano, allo stato, recepite dalla giurisprudenza. Esclusa 1'applicabilità della L.10/91, si deve affermare che il singolo condomino non può distaccarsi dall'impianto centrale; nè sottrarsi all'obbligo di concorere alle spese di consumo del carburante, a meno che non dimostri che dal suo distacco deriverà un'effettiva proporzionale riduzione delle spese di esercizio e non si verificherà uno squilibrio nel regolare funzionamento dell'impianto centrale: L'onere della prova del risparmio energetico e dell'esclusione di aggravi di sorta per gli altri partecipanti al condominio è a suo esclusivo carico.Trib. Milano, 7/10/1991, inArch. cit. anno 1992, p. 87: Il problema è stato per 1'appunto affrontato dalla giurisprudenza con specifico riguardo al servizio centrale di riscaldamento, ponendosi in luce come, essendo il relativo impianto centrale proporzionato nei suoi organi fondamentali alla quantità di calorie necessarie a riscaldare 1'intero stabile; il distaceo di una parte dell'impianto dalla centrale termica concreta un'alterazione non consentita della cosa comune. È stato altresi precisato che il rigore del principio può essere temperato allorquando, in considerazione delle particolari caratteristiche tecniche dell'impianto, il distacco parziale comporti un'effettiva proporzionale riduzione del consumo, con esclusione quindi di aggravi di sorta per gli altri partecipanti al condominio: ma la relativa prova deve essere rigorosamente data dal condomino interessato, mentre è da osservare che nella specie il P. non soltanto non ha dato nè offerto tale rigorosa prova, ma neppure ha dedotto alcunchè sul punto ed anzi come si è visto ha prospettato una situazione di fatto radicalmente inveritiera e smentita dall'istruttoria." Trib.Milano 11 / 10/ 1993, in Arch. cit.; anno 1994, p. 600: II Tribunale osserva come la rinuncia all'impianto centralizzato di riscaldamento non sia consentita dalla legge, perchè determinando una radicale alterazione della cosa comune nella sua destinazione strutturale ed economica, obiettivamente pregiudizievole per tutte le unità le unità immobiliari già allacciate o suscettibili di allacciamento urta contro il limite invalicabile previsto dall'art. 1120 C.C., che vieta tutte le innovazioni che rendano parti dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino (dissenziente), senza che possa rilevare la mancanza di assoluta irreversibilità dell'adottata deliberazione, nè la particolare onerosità del mantenimento ed adeguamento degli impianti (v. Cass. 6/ 12/ 1986, n. 7256). II distacco delle diramazioni relative ad una o più porzioni immobiliari dall'impianto centrale di riscaldamento è consentito soltanto quando i singoli interessati provino che dal distacco derivi un'effettiva proporzionale riduzione delle spese di esercizio, senza che si verifichi uno squilibrio in pregiudizio del regolare funzionamento dell'impianto (v. Cass. 23/5/1990, n. 4653; app. Milano 20/11/1990 11/1/1991). Diversamente, il distacco, in assenza del consenso unanime dei partecipanti, non può neppure comportare un esonero dal concorso nelle spese necessarie per la manutenzione e 1'esercizio del seivizio: nessuno può sottrarsi al contributo nelle spese, rinunciando al diritto sulle cose comuni (art. 1118 C.C.). Nel caso di specie, in difetto di qualsiasi prova specifica da parte dell'impugnante, ed avendo il coridominio opposto una contestazione assoluta dell'esistenza dei presupposti che renderebbero lecita la rinuncia o distacco dall'impianto termico comune e centralizzato, non risulta certo che 1'assemblea abbia introdotto in modo illegittimo una deroga al criteri menzionati, e non risulta neppure che la L. 9/ 1 / 1991, n. 10 possa giustificare nel caso concreto una diversa soluzione.". L'assemblea condominiale verificate le condizioni predette, può autorizzare il distacco, ponendo a carico del condomino distaccato una quota delle spese di consumo. Il distacco non è consentito neppure nel caso in cui il condominio consti di più edifici separati, serviti da un unico impianto. "In tema di condominio degli edifici, i1 singolo condomino non può sottrarsi all'obbligo di concorrere, secondo la ripartizione risultante dalle tabelle millesimali - suscettibili di modificazione anche per fatti concludenti - alle spese di erogazione del servizio centralizzato di riscaldamento distaccando la propria porzione immobiliare dal relativo impianto, senza che rilevino in contrario nè la L. 29/5/1982, n.308, sul contenimento dei consumi energetici, nè la circostanza che il condominio stesso consti di più edifici separati, ma serviti da ímpianti comuni non frazionati in relazione alle singole unità immobiliari."Cass. 4278/94).



 

 

 

     
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