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La Legge sulla sicurezza degli Impianti 

La legge 5 marzo 1990 n.46 "Norme per la sicurezza degli impianti" e relativo regolamento di attuazione D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447, viene a richiamare l'attenzione in prima persona agli operatori del settore ed ai proprietari stessi circa la responsabilità, civile e penale, in relazione alla messa in funzione di un impianto tecnico, ove per impianto tecnico si intende qualsiasi impianto nel servizio civile privato o comune (impianti termici per riscaldamento e refrigerazione ambientale, impianti per adduzione del gas, impianti elettrici, impianti antincendio, impianti per distribuzione acqua calda e fredda, impianti per antenne centralizzate, impianti di montacarichi e ascensori, ecc.). La Legge in questione è stata emanata in attuazione delle Direttive CEE n.83/189 e 88/182 dopo ben due anni di lavori parlamentari allo scopo di ottenere la necessaria sicurezza nel settore degli impianti per la salvaguardia del cittadino nell'ambito domestico e lavorativo. La sostanza è quella già in essere nelle numerose leggi, regi decreti, regolamenti e circolari, cui devono attenersi gli operatori del settore e che in definitiva non fanno altro che porsi il traguardo di proteggere il cittadino anche nel settore privato dove il numero degli infortuni è come noto alquanto elevato. Accanto a questo scopo primario non sono mancati scopi secondari e indiretti in quanto, nel momento in cui si obbliga il committente, penano severe sanzioni, ad affidare i lavori solo alle imprese abilitate, vengono, nel contempo, tutelate le imprese piu' serie contro forme di concorrenza da parte di operatori improvvisati. 
Non è scopo di questo breve trattato dare indicazioni complesse e particolareggiate. Chiunque voglia affidare dei lavori per nuova costruzione, ampliamento, modifica o manutenzione di un impianto tecnico, sappia solo che è obbligato a rivolgersi esclusivamente a personale qualificato e regolarmente iscritto presso la competente Camera di Commercio o Albo delle Imprese Artigiane competente di zona e dovrà, altresi', assicurarsi che sia in possesso dei "requisiti tecnici", certificati dalle associazioni stesse, idonei per poter effettuare quel tipo di lavoro che vorremmo affidargli. A fine lavoro dovrà essere pretesa la "Dichiarazione di conformità" che dovrà essere rilasciata almeno in tripla copia, redatta su appositi moduli e completata con tutte le documentazioni inerenti il lavoro svolto. Delle tre copia ne dovrà essere inviata una (con raccomandata) alla locale Camera di Commercio che fungerà da archivio, una sarà consegnata agli enti richiedenti (comune, USL, azienda fornitrice metano od altri), infine una sarà custodita dal proprietario (naturalmente anche l'operatore responsabile avrà la sua copia archivio). 
Ma la
Legge 46/90 non si limita solo ad imporre norme di comportamento circa l'affidamento dei lavori o a pianificare responsabilità. I termini entro i quali tutti gli impianti devono essere resi rispondenti alle normative vigenti sono ormai scaduti. È quindi evidente che chiunque intervenga, anche solo per manutenzione (e, ricordiamo, deve essere qualificato), abbia l'obbligo di assicurarsi che l'impianto sul quale debba operare sia rispondente alle normative vigenti (nel qual caso ne diviene esso stesso responsabile per intiero) o sia stato dichiarato conforme da altro operatore qualificato intervenuto precedentemente (nel qual caso dovrà allegare l'esistente dichiarazione di conformità alla sua). In questa "catena" appare chiaro che un installatore che ometta un passaggio risulti penalizzato gravemente e sottoposto alle pesanti sanzioni previste dalla Legge stessa come pure il Committente che per la "46/90" risulta essere responsabile in primo grado.  
Vogliamo ricordare che comunque il non possedere la Dichiarazione di Conformità implica problemi relativi alla validità delle assicurazioni sulla casa, della vendita, dell'affitto, della responsabilità civile verso terzi e di tutta una serie di complicazioni facilmente intuibili per ogni azione che possiamo compiere collegata alla proprietà, ed è importante ricordare, inoltre, che il Committente non è esente da responsabilità qualora disponga di una Dichiarazione di Conformità rilasciata da un operatore qualificato che abbia mal operato o che non si sia attenuto scrupolosamente ai dettati delle norme tecniche in vigore. Ragion per cui risulta evidente la convenienza di prestare molta attenzione alla ditta cui vengono affidati i lavori ed alla quale dovremo riporre tutta la nostra fiducia. 



 

 

 

     
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